IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  l'art.  56  del trattato che istituisce la Comunita' europea
del carbone e dell'acciaio firmato a  Parigi  il  18  aprile  1951  e
ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766;
  Vista  la modifica dell'art. 56 del trattato stesso approvata il 29
marzo 1960 e pubblicata nella "Gazzetta  Ufficiale"  delle  Comunita'
europee n. 33 del 16 maggio 1960;
  Vista  la  legge  5  novembre  1964,  n. 1172, contenente norme per
l'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far  fronte  agli
impegni   di   carattere   finanziario   derivanti  dall'applicazione
dell'art. 56 del trattato che istituisce  la  Comunita'  europea  del
carbone e dell'acciaio;
  Vista la convenzione tra il Governo italiano e la commissione delle
Comunita'  europee,  firmata  a  Venezia  il  29  maggio  1984,   che
stabilisce  le modalita' e le condizioni per l'applicazione del sopra
citato art. 56 del trattato che istituisce la Comunita'  europea  del
carbone e dell'acciaio;
  Vista  la  richiesta  di  applicazione  dell'art.  56  del trattato
C.E.C.A. inoltrata dalla societa' Simet S.p.a. in data 6 maggio  1985
per  l'erogazione dell'indennita' compensativa della perdita parziale
del salario a centotrentacinque lavoratori del  proprio  stabilimento
siderurgico  di  Napoli-Barra, licenziati per cessazione di attivita'
ed assunti dalla Silteca S.p.a., azienda non siderurgica;
  Vista  la successiva nota EL/rd/79 del 16 luglio 1986, con la quale
la societa' Simet S.p.a. ha fornito ulteriori elementi istruttori  ed
ha  rettificato  in  centotrentuno,  anziche'  centotrentacinque,  il
numero dei lavoratori aventi diritto;
  Vista  la  nota  n.  4474  del  27  gennaio  1987,  con la quale la
commissione delle Comunita' europee ha comunicato al Governo italiano
di  avere  accettato  la  richiesta  di applicazione dell'art. 56 del
trattato C.E.C.A. avanzata dalla societa' Simet  S.p.a.  e  di  avere
impegnato a tal fine la somma di 302.000 ECU;
  Sulla  proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato, e delle partecipazioni statali;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  In applicazione dell'art. 56, paragrafo 2, lettera b), del trattato
che istituisce la  Comunita'  europea  del  carbone  e  dell'acciaio,
firmato  a  Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno
1952,   n.   766,   e'   autorizzata   l'erogazione   dell'indennita'
compensativa   della  perdita  parziale  del  salario  a  favore  dei
lavoratori di cui alla premessa del presente decreto, nei  limiti  ed
alle condizioni stabiliti dalla convenzione fra il Governo italiano e
la commissione delle Comunita' europee firmata a Venezia il 29 maggio
1984 di cui al preambolo.