IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 56 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766; Vista la modifica dell'art. 56 del trattato stesso approvata il 29 marzo 1960 e pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. 33 del 16 maggio 1960; Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, contenente norme per l'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio; Vista la convenzione tra il Governo italiano e la commissione delle Comunita' europee, firmata a Venezia il 29 maggio 1984, che stabilisce le modalita' e le condizioni per l'applicazione del sopra citato art. 56 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio; Vista la richiesta di applicazione dell'art. 56 del trattato C.E.C.A. inoltrata dalla societa' Simet S.p.a. in data 6 maggio 1985 per l'erogazione dell'indennita' compensativa della perdita parziale del salario a centotrentacinque lavoratori del proprio stabilimento siderurgico di Napoli-Barra, licenziati per cessazione di attivita' ed assunti dalla Silteca S.p.a., azienda non siderurgica; Vista la successiva nota EL/rd/79 del 16 luglio 1986, con la quale la societa' Simet S.p.a. ha fornito ulteriori elementi istruttori ed ha rettificato in centotrentuno, anziche' centotrentacinque, il numero dei lavoratori aventi diritto; Vista la nota n. 4474 del 27 gennaio 1987, con la quale la commissione delle Comunita' europee ha comunicato al Governo italiano di avere accettato la richiesta di applicazione dell'art. 56 del trattato C.E.C.A. avanzata dalla societa' Simet S.p.a. e di avere impegnato a tal fine la somma di 302.000 ECU; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e delle partecipazioni statali; Decreta: Art. 1. In applicazione dell'art. 56, paragrafo 2, lettera b), del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, e' autorizzata l'erogazione dell'indennita' compensativa della perdita parziale del salario a favore dei lavoratori di cui alla premessa del presente decreto, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla convenzione fra il Governo italiano e la commissione delle Comunita' europee firmata a Venezia il 29 maggio 1984 di cui al preambolo.